esterometro

Esterometro obbligatorio dal 1° gennaio 2019.

L’entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria porta con sè un nuovo adempimento relativo alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere il cosiddetto “Esterometro”, che servirà appunto a trasmettere le operazioni effettuate da e verso operatori esteri soggetti
residenti in UE ed extra UE.
A quanto sembra in linea di massima ed a livello teorico l’esterometro sarà facoltativo per chi
emetterà una bolletta doganale (per le importazioni) e per le operazioni per le quali saranno emesse o ricevute fatture elettroniche tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), a propri clienti o da propri fornitori, che siano soggetti non residenti o non stabiliti in Italia o soggetti non residenti ma identificati in Italia.


L’obbligo di certificare le operazioni con fattura elettronica, riguarda solamente quelle
intercorse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, le operazioni con controparti
non residenti (escluse dall’obbligo della fattura elettronica) devono essere comunicate
mensilmente all’Amministrazione Finanziaria tramite l’esterometro.
In particolare un soggetto passivo estero può identificarsi in Italia, direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha di recente precisato che per le operazioni effettuate da soggetti passivi Iva nazionali nei confronti di soggetti non residenti, ma identificati in Italia, è
possibile emettere una fattura “tradizionale” e quindi inserirla nell’esterometro, oppure emettere (facoltativamente) una fattura elettronica (inserendo il valore “0000000” nel campo Codice destinatario, salvo che il cliente non abbia comunicato alla controparte la PEC o il
codice destinatario), evitando per tale operazione la comunicazione mensile.


In definitiva per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma ivi identificati tramite
rappresentante fiscale, non si acquisisce la qualifica di soggetti stabiliti in Italia (né tantomeno quella di residente), con la conseguenza che l’operazione effettuata nei confronti di tali soggetti, non confluisce nell’obbligo di emissione della fattura elettronica che comunque rimane facoltativa.
Esterometro 2019: Operazioni transfrontaliere
Con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, è prevista l’eliminazione dello
spesometro ovvero della comunicazione di tutte le fatture attive e passive e delle bolle doganali.
L’ultimo appuntamento con la suddetta comunicazione sarà il 28 febbraio 2019 data entro la quale si dovrà effettuare la comunicazione relativa al secondo semestre 2018.


Esterometro 2019: quando entra in vigore


L’esterometro è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019, e nella comunicazione entreranno in particolare:
• le fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti, ma identificati Iva in Italia, per i
quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SDI;
• le fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
• le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata
emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
• le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
• le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.


Esterometro 2019: come funziona


Nella nuova comunicazione occorre indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti
esteri non stabiliti, ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con
rappresentante fiscale.
Occorre indicare nell’esterometro l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:
• da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
• da fornitore extracomunitario (autofattura).
Come detto, è possibile inoltre non comunicare l’operazione nell’esterometro se viene emessa
fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario
“0000000” (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).
Esterometro 2019: quali operazioni comunicare
Le operazioni da comunicare con l’esterometro come specificato dal Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, riguardano le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Con l’adempimento si dovranno trasmettere le seguenti informazioni:
• i dati identificativi del cedente/prestatore;
• i dati identificativi del cessionario/committente;
• la data del documento comprovante l’operazione;
• la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
• il numero del documento;
• la base imponibile;
• l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione
dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.


Esterometro: modalità e termini di trasmissione


Diverse le modalità a disposizione per procedere con l’invio dei file, quali ad esempio:
– trasmissione per via telematica tramite l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e
corrispettivi”;
– sistema di trasmissione basato su protocollo FTP.
La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo:
– rispetto alla data di emissione del documento (fatture attive);
– rispetto alla data di ricezione del documento (fatture passive; la data di ricezione corrisponde
alla data di registrazione dell’operazione nel registro IVA degli acquisti).


Esterometro 2019: necessaria la firma digitale


La comunicazione dei dati si effettuerà predisponendo un file XML, e affinché questo sia accettato dall’Agenzia delle Entrate, il responsabile della trasmissione (soggetto obbligato o delegato) deve apporre una firma elettronica oppure, solo in caso di invio del file tramite l’interfaccia “Fatture e Corrispettivi”, è necessario il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione telematica va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello
della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

La data di ricezione è quella di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.
La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2019.

Omessa/errata trasmissione: sanzioni


In caso di omessa ovvero errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fissato a mille euro per trimestre).
Prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione;
Non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.